domenica 3 gennaio 2010



DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 FEBBRAIO 1944, N° 375
SULLA SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

(dalla Gazzetta Ufficiale d'Italia 30 Giugnio 1944, n° 151)

TITOLO I
Art.1 - Gestione dell'impresa.
La Gestione dell'impresa, sia questa di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, è socializzata. Ad essa prende parte diretta il lavoro.
L'ordinamento delle imprese socializzate è disciplinato dal presente decreto, dallo statuto o regolamento di ciascuna impresa, dalle norme del Codice civile e dalle leggi speciali, in quanto non contrastino col presente provvedimento.

Art.2 - Organi di gestione dell'impresa.
Gli organi di gestione dell'impresa sono: a) per le imprese private che abbiano forma di società per azioni, o di società a responsabilità limitata, con almeno un milione di capitale: il capo dell'impresa, l'assemblea, il consiglio di amministrazione ( di gestione) e il collegio sindacale;b) per le imprese private che abbiano altra forma di società: il capo dell'impresa o il consiglio di amministrazione; c) per le imprese private individuali: il capo dell'impresa e il consiglio di gestione; d) per le imprese di proprietà dello Stato: il capo dell'impresa, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE PRIVATA.
Capo I - Amministrazione delle imprese a capitale sociale.
Art.3 .Organi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.
Nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata, con almeno un milione di capitale, fanno parte degli organi collegiali di amministrazione, rappresentanti eletti dai lavoratori dell'impresa:operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.

Art.4- Assemblee, consiglio di gestione, collegio sindacale.
All'assemblea, fermo restando le disposizioni degli articoli 2368 seguenti del Codice civile sulla sua regolare costituzione, nonchè quelli relativi ai suoi poteri, partecipano i rappresentanti dei lavoratori, con un numero di voti pari a quelli del capitale, intervenuti.
L'assemblea nomina un consiglio di amministrazione, formato per metà dai rappresentanti dei soci e per metà dai rappresentanti dei lavoratori. L'assemblea nomina altresì il collegio sindacale che deve avere fra i suoi componenti almeno un sindaco effettivo, e un supplente, proposti dai rappresentanti dei lavoratori, ferme restando le disposizioni del Codice civile, per i collegi sindacali.

Art.5 - Votazioni.
Nelle votazioni, tanto dell'assemblea, quanto del consiglio di amministrazione, prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo dell'impresa, che di diritto presiede i predetti organi sociali.

Art.6 - Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni o a responsabilità limitata.
Nelle società non contemplate nel precedente articolo 3, che abbiano almeno un milione di capitale e impieghino almeno 100 lavoratori, il consiglio d'amministrazione è formato dai soci e da un uguale numero di rappresentanti eletti dai lavoratori dell'impresa.

Art.7 - Poteri del consiglio di gestione.
Il consiglio di amministrazione delle imprese private a capitale sociale, sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:
a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dell'impresa, all'indirizzo e allo svolgimento della produzione, nel quadro del piano nazionale, determinato dai competenti organi dello Stato; b) esprime il proprio parere sulla stipulazione dei contratti
di lavoro aziendali, con le associazioni sindacali facenti capo alla Confederazione unica del lavoro, della tecnica e delle arti, e su ogni altra questione inerente alla disciplina e alla tutela del lavoro dell'impresa; c) esercita in genere nell'impresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto, e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento; d) redige il bilancio dell'Impresa e propone la ripartizione degli utili ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento e del Codice civile.

Art.8 - Cauzione dei membri del consiglio di gestione.
I membri del consiglio di amministrazione eletti dai lavoratori, sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art.9 - Capo dell'impresa.
Nelle società per azioni, e in quelle a responsabilità limitata che abbiano almeno un milione di capitale, il capo dell'impresa è nominato dall'assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale, il capo dell'impresa è nominato fra i soci, con le modalità previste dagli atti costitutivi, statuto e regolamento delle società stesse.

Art.10 - Poteri del capo dell'impresa.
Il capo dell'impresa convoca l'assemblea nelle imprese in cui esiste, e la presiede; presiede altresì il consiglio di amministrazione;rappresenta l'impresa nei rapporti con i terzi. Egli ha la responsabilità e i doveri di cui all'art. 31 e seguenti, e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto, nonchè quelli previsti dalle leggi vigenti, ove non contrastino con le disposizioni del presente provvedimento.

CAPO II - AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE PRIVATE A CAPITALE INDIVIDUALE.
Art.11- Consiglio di gestione.
Nell'impresa individuale, purchè il capitale in essa investito sia di almeno un milione o il numero dei lavoratori in essa impiegati sia di almeno cento, viene costituito un consiglio di gestione composto di almeno tre membri eletti, secondo il regolamento dell'impresa, da ognuna delle categorie di lavoratori:operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.

Art.12 - Capo dell'impresa - Poteri del consiglio di gestione.
Nelle imprese individuali, l'imprenditore il quale assume
la figura giuridica di capo dell'impresa, con la responsabilità e i doveri di cui ai successivi articoli 21 e seguenti, è coadiuvato nella gestione dell'impresa stessa dal consiglio di gestione, che dovrà uniformare la sua attività agli indirizzi della politica sociale dello Stato. L'imprenditore, capo dell'impresa, deve riunire periodicamente, almeno una volta al mese, il consiglio per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva dell'impresa, e ogni anno alla chiusura della gestione, per l'approvazione e il riparto degli utili.

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE DI PROPRIETA' DELLO STATO.

Art.13 - Capo dell'impresa.
Il capo dell'impresa di proprietà dello Stato è nominato
con decreto del ministro dell'Economia corporativa, di concerto con il ministro delle Finanze, su designazione dell'Istituto di gestione e finanziamento, tra i membri del consiglio di amministrazione dell'impresa, o fra altri membri dell'impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa. Il capo dell'impresa ha la responsabilità e i doveri di cui agli articoli 21 e seguenti e i poteri che saranno determinati dallo statuto di ogni impresa.

Art.14 - Consiglio di gestione.
Il consiglio di amministrazione è presieduto dal capo dell'impresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie di lavoratori dell'impresa:operai, impiegati amministrativi, dirigenti, nonchè di almeno un rappresentante proposto dall'Istituto di gestione e finanziamento, e nominato dal ministro dell'Economia corporativa, di concerto col ministro per le Finanze. Le modalità di elezione e il numero dei membri del consiglio, saranno determinati dallo statuto dell'impresa. Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio d'amministrazione per le loro attività.

Art.15 - Poteri del consiglio di gestione.
Per i poteri dei consigli di amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato, valgono le norme contenute nel precedente articolo 7.

Art.16 - Collegio sindacale.
Il consiglio sindacale delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto del ministro dell'Economia corporativa, di concerto col ministro per le Finanze, su proposta dell'Istituto di gestione e finanziamento.

Art.17 - Approvazione del bilancio e riparto degli utili - Deliberazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il bilancio delle imprese di proprietà dello Stato e il progetto di riparto degli utili, gli aumenti e le diminuzioni di capitali, nonchè le fusioni, le concentrazioni, lo scioglimento e la liquidazione di imprese di proprietà dello Stato, sono proposti dall'Istituto di gestione e finanziamento, sentito il consiglio di amministrazione delle imprese interessate e approvate dal ministro per l'Economia corporativa di concerto col ministro per le Finanze e con gli altri ministri interessati.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI PRECEDENTI:

Art.18 - Atti costitutivi e statutari delle imprese di proprietà dello Stato.
Gli atti costitutivi e, gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato, come pure ogni loro modificazione sono approvati con decreto del ministro per l'Economia corporativa, di concerto col ministro per le Finanze.

Art.19 - Statuti, regolamenti delle imprese di proprietà privata.
Entro il 30 giugno 1944 tutte le imprese a capitale privato dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto. Le imprese individuali, non regolate da statuto, dovranno redigere il regolamento entro il termine suddetto. Statuti e regolamenti saranno sottoposti nel termine di 30 giorni alla omologazione del Tribunale competente per territorio che, riscontratene la regolarità e la rispondenza al presente decreto e alle leggi vigenti in materia, ne ordinerà la trascrizione nel registro delle imprese.

Art.20 - Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori.
I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate, siano esse di proprietà dello Stato o di proprietà privata, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori della impresa, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi e dirigenti, su una lista formata dai Sindacati comunali delle singole categorie.
La lista comprenderà un numero di lavoratori multiplo di quello dei rappresentanti da eleggere e proporzionale alle singole categorie dei lavoratori dell'impresa.

SEZIONE IV - RESPONSABILITA' DEL CAPO DELL'IMPRESA E DEGLI AMMINISTRATORI.

Art. 21 - Responsabilità del capo dell'impresa.
Il capo dell'impresa, sia essa di proprietà dello Stato o di proprietà privata, è personalmente responsabile di fronte allo Stato, dell'andamento della produzione nell'impresa e può essere rimosso e sostituito a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltrechè nei casi previsti dalle vigenti leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze dei piani generali di produzione e alle direttive della politica sociale dello Stato.

Art.22 - Sostituzione del capo dell'impresa di proprietà dello Stato.
Nell'impresa di proprietà dello Stato, la sostituzione del capo dell'impresa è disposta dal ministro per l'Economia corporativa, di concerto col ministro per le Finanze, di ufficio o su proposta dell'Istituto di gestione e finanziamento, o del consiglio di amministrazione, o dei Sindacati, premessi gli opportuni accertamenti.

Art.23 - Sostituzione del capo dell'imprese private a capitale sociale.
Nelle società per azioni la sostituzione del capo dell'impresa è deliberata dall'assemblea e nelle altre imprese a capitale sociale, la sostituzione del capo dell'impresa è regolata dagli atti costitutivi, statuti o regolamenti, oppure può essere promossa dal consiglio di amministrazione con la stessa procedura prevista dagli articoli 24 e seguenti, per le imprese private a capitale individuale.
E' in facoltà del ministro per l'Economia corporativa, provvedere alla sostituzione d'ufficio del capo dell'impresa, quando egli dimostri di non possedere senso di responsabilità e manchi ai doveri indicati dall'art. 21.

Art. 24 - Sostituzione del capo dell'impresa a capitale individuale.
Nelle imprese private, a capitale individuale, l'imprenditore capo dell'impresa può essere sostituito soltanto in seguito a sentenza della Magistratura del lavoro, che ne dichiari la responsabilità. L'azione per la dichiarazione di responsabilità può essere provocata dal consiglio di gestione dell'impresa, dall'Istituto di gestione e di finanziamento, qualora interessato nell'impresa, o dal ministro della Economia corporativa, mediante istanza del procuratore di Stato presso la Corte d'Appello competente per territorio.

Art. 25 - La Magistratura del lavoro, sentito l'imprenditore, il Pubblico ministero, il consiglio di gestione e di finanziamento interessato:premessi gli opportuni accertamenti, dichiara, con sentenza, la responsabilità dell'imprenditore. Contro la sentenza è ammesso ricorso presso la Corte di Cassazione, a norma dell'art. 426 del Codice di procedura civile.

Art. 26 - Sanzioni contro il capo dell'impresa.
A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dell'imprenditore, il ministro dell'Economia corporativa prende quei provvedimenti amministrativi che riterrà del caso, affidando, se occorre, la gestione dell'impresa a una cooperativa, da costituirsi fra i dipendenti dell'impresa medesima.

Art. 27 - Misure cautelari.
Pendente azione di cui agli articoli precedenti, il ministro per l'Economia corporativa può sospendere, con proprio decreto, l'imprenditore, capo dell'impresa, dalla sua attività, e nominare un commissario per la temporanea amministrazione dell'impresa.

Art. 28 - Responsabilità dei membri del consiglio di gestione.
Qualora il consiglio di amministrazione dell'impresa, sia di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, dimostri di non possedere sufficiente senso di responsabilità nell'assolvimento dei compiti affidatigli per l'adeguamento dell'attività dell'impresa alle esigenze dei piani di produzione e della politica sociale della Repubblica, il ministro dell'Economia corporativa, di concerto col ministro delle Finanze, può disporre, premessi gli opportuni accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'impresa. L'intervento del ministro dell'Economia corporativa può avvenire di ufficio o su istanza dell'Istituto di gestione e finanziamento se interessato, o del capo dell'impresa o dell'assemblea dei sindaci.

Art. 29 - Sanzioni penali.
Al capo dell'impresa, e ai membri del consiglio di amministrazione di essa, sia di proprietà dello Stato, sia di prioprietà privata, sono applicabili tutte le sanzioni penali, previste dalle leggi per gli imprenditori, soci e amministratori delle società commerciali.

TITOLO II

Art. 30 - Passaggio delle imprese in proprietà dello Stato.
La proprietà delle imprese che impegnino settori base per l'indipendenza politica ed economica del Paese, nonchè di imprese fornitrici di materie prime, di energia o di servizi indispensabili al regolare svolgimento della vita sociale, può essere assunta dallo Stato, secondo le norme del presente decreto. Quando l'impresa comprende aziende aventi attività produttive diverse, lo Stato può assumere la proprietà di parte soltanto dell'impresa stessa. Lo Stato può, inoltre, partecipare alla formazione del capitale di imprese private.

Art. 31 - Determinazione dell'impresa da passare in proprietà dello Stato.
Con decreto del Capo dello Stato, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del ministro per l'Economia corporativa, di concerto col ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate le imprese cui lo Stato intenda assumere la proprietà.

Art. 32 - Sottoposizione a sindacato - Nomina dei sindacatori e di commissari di Governo.
Con lo stesso decreto di cui all'articolo precedente, e con decreti successivi, le imprese per le quali sia stato deciso il passaggio di proprietà allo Stato, vengono sottoposte al sindacato con la procedura di cui alla legge 17 luglio 1942 n. 1100, e vengono nominati i sindacatori. Potrà anche essere affidato a uno degli amministratori dell'impresa la gestione, straordinaria questa, in qualità di commissario del Governo.

Art. 33 - Nullità dei negozi che modificano i rapporti di proprietà del capitale.
Saranno considerati nulli i negozi tra vivi, che comunque modifichino i rapporti di proprietà nei riguardi dei titoli azionari, rappresentanti il capitale delle imprese, per le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell'entrata in vigore del provvedimento di proprietà.

Art. 34 - Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato.
Il capitale delle imprese assunte in proprietà dallo Stato, è amministrato per mezzo di un Istituto di gestione e finanziamento, ente pubblico con propria personalità giuridica. La costituzione dell'Istituto e l'approvazione del relativo statuto saranno disposti con separati provvedimenti.

Art. 35 - Compiti dell'Istituto di gestione e finanziamento.
L'Istituto di gestione e finanziamento controlla l'attività delle imprese, di cui all'art. 20, secondo le direttive del ministro dell'Economia corporativa, e amministra altresì le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.

Art. 36 - Trasformazione delle quote di capitale.
Le quote di capitale, già investite nelle imprese che passano in proprietà dello Stato, vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso l'Istituto di gestione e finanziamento, rappresentato da titoli emessi dall'Istituto medesimo, ai sensi del successivo art.40.

Art. 37 - Valore di trasferimento delle quote di capitale.
La sostituzione delle quote di capitale già investite in ciascuna impresa, che passa in proprietà dello Stato con i titoli dell'Istituto di gestione e finanziamento, viene effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di capitale.

Art. 38 - Determinazione del valore delle quote di capitale.
Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello Stato sarà determinato con decreto del ministro per l'Economia corporativa, di concerto col ministro per le Finanze, su proposta dell'Istituto di gestione e finanziamento, in contraddittorio con gli amministratori dell'imprese. Contro il decreto del ministro dell'Economia corporativa è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da parte degli amministratori dell'impresa. o di tanti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Art. 39 - Caratteristiche dei titoli dell'Istituto di gestione e finanziamento.
I titoli dell'Istituto di gestione e finanziamento sono nominativi, negoziabili, trasferibili e a reddito variabile. Essi vengono emessi in serie distinte, corrispondenti a singoli settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito è annualmente determinato dal Comitato dei ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, su proposta dell'Istituto di gestione e finanziamento, tenuto presente l'andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.

Art. 40 - Limitazione alla negoziabilità dei titoli.
E' demandata al Comitato dei ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, la limitazione della negoziabilità dei titoli dell'Istituto di gestione e finanziamento, emessi in sostituzione di quote di capitale, o anche iscrizione nei libri dell'Istituto del credito dei titolari di tali quote senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.

Art. 41 - Modalità del passaggio in proprietà dello Stato.
Col decreto che dispone il trapasso delle imprese allo Stato, verranno stabilite le norme integrative e di esecuzione sulle modalità e i termini del trapasso medesimo, nonchè quelle altre norme, modalità e termini che si renderanno necessari ed opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per l'assegnazione e distribuzione dei titoli dell'Istituto di gestione e finanziamento agli aventi diritto.

TITOLO III

Art. 42 - Determinazione degli utili.
Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci completi secondo le norme del Codice civile e sulla base di una contabilità aziendale , che potrà successivamente essere unificata con opportuni provvedimenti di legge.

Art. 43 - Remunerazione del capitale.
Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge alla riserva e alla costituzione di eventuali riserve speciali, che saranno stabilite dagli statuti e regolamenti, è ammessa una remunerazione al capitale investito nell'impresa, in una misura massima, fissata per i singoli settori produttivi dal Comitato ministeriale per la tutela del risparmio e l'esercizio del credito.

Art. 44 - Assegnazione degli utili ai lavoratori.
Gli utili che residueranno dalla assegnazione di cui all'articolo precedente, verranno ripartiti fra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi e dirigenti, in rapporto all'entità della remunerazione percepita nel corso dell'anno. Tale ripartizione non potrà comunque eccedere il 30 per cento del complesso delle retribuzioni nette,corrisposte al lavoratore nel corso dell'esercizio. Le eccedenze saranno destinate a una cassa di compensazione amministrata dall'Istituto di gestione e finanziamento, e destinata a scopi di natura sociale e produttiva. Con separato provvedimento del ministro dell'Economia corporativa, di concerto col ministro delle Finanze, sarà approvato il regolamento di tale cassa.

Art. 45 - Le quote di utili.
La quota di utili del'impresa a capitale individuale, da volgere a favore dei lavoratori, dovrà essere commisurata a una percentuale del reddito, accertata ai fini della Ricchezza mobile.

Art. 46 - Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed iscritto, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno che sarà stabilito con successivo decreto del Duce della Repubblica sociale italiana.

Socializzazione. Unica via
Nel dominio delle scelte economiche che lo Stato – il vero Stato – ha il diritto e il dovere di compiere, così come in tutte le scelte indotte che consistono nelle sue ricadute sociali e territoriali (fisco, tributi, politiche abitative, partecipazione del settore economico alla determinazione della politica nazionale) è necessario escludere ogni sorta di frazionismo.
L’opzione “riformista”, al pari delle manovre di solidarietà (che spesso si configurano come una vera e propria elemosina concessa al popolo in nome del mantenimento della c.d. “pace sociale”[1]), si inseriscono storicamente nel filone dei sistemi politici capitalisti nei termini di assenza di soluzioni ai problemi che inevitabilmente, a causa della loro stessa natura, vengono a crearsi all’interno delle società rette dai sistemi capitalisti stessi e di quelle a loro vincolate da rapporti vetero o neo-coloniali. In tale settore si inseriscono i “bonus”, i provvedimenti di sostegno al reddito, le misure a favore degli incapienti; ma anche la tassazione dei redditi elevati, le concessioni e le agevolazioni sociali (case popolari, asili nido, etc.), se non estrapolate dal contesto politico liberista, si configurano come fumo negli occhi utile solo a offuscare le responsabilità e le colpe che ricadono sulla gestione predatoria della cosa pubblica, sul sistema liberale capitalista di mercato.
Le stesse teorie economiche alternative volte, nelle intenzioni, alla ricerca di soluzioni basate sull’equità e sulla giustizia, improntate sulla collettivizzazione, sul dirigismo d’apparato e sul protezionismo, sono state storicamente condannate proprio in quanto manifestatesi nei termini di “capitalismo di Stato” e si sono auto-distrutte configurandosi in apparati burocratici e antipopolari che sono stati espressione delle loro stesse teorizzazioni socioeconomiche. Sono quindi state condannate dalla storia politica ed economica, ma soprattutto sono state risucchiate dal vuoto pneumatico in cui consisteva il loro fondamento dottrinario, quello cioè che delineava – ricalcando lo schema adottato dall’economia di mercato – la tragica figura dell’homo oeconomicus, l’uomo concepito come tubo digerente. Di questi uomini, di questi esofagi antropomorfi, avrebbero voluto – nella loro critica al sistema capitalista – appianare e uniformare universalmente il diametro. Ma lo schema, la visione del mondo, restavano gli stessi.
L’unica risposta sensata alla crisi del capitalismo[2] e alla sterilità delle dottrine che, dall’Ottobre bolscevico in poi, hanno nominalmente tentato di contrastarlo, risiede nella socializzazione. Essa ha la sua forza proprio nell’essere istanza totalitaria, nel comprendere quindi la totalità degli aspetti socio-politici – e non solo economici – della vita dell’uomo all’interno delle strutture sociali e produttive in cui è inserito, che dovranno di conseguenza (e totalitariamente) essere ricondotte allo Stato.
La socializzazione, unica economia possibile, unica forma in cui può inverarsi la sostanza dell’amministrazione della cosa pubblica relativamente alla gestione dei beni materiali e dell’influenza che il patrimonio spirituale, intellettivo e scientifico di una comunità su questi può esercitare, ha trovato il proprio fondamento in tutte le organizzazioni comunitarie, sociali e nazionali che – fuori da ogni metafora – definiamo “tradizionali”.
Dalla dottrina distributista cristiana all’ordinamento socioeconomico feudale, dal più genuino sindacalismo e anarchismo rivoluzionario europeo fino alle migliori espressioni delle rivoluzioni nazionali, sociali e fasciste del secolo scorso, si è sviluppata quindi una secolare dottrina economica che prevedeva la rottura del vincolo individualista che ha legato l’uomo alla merce rendendolo – negli ordinamenti liberal-capitalisti – oggetto dello sfruttamento senza il quale non sarebbe possibile la tesaurizzazione e l’accumulo di ricchezza nelle mani di pochi[3], ovvero – negli ordinamenti burocratico-marxisti – oggetto della mercificazione e della riduzione a mero indice produttivo del proprio lavoro e della propria vita.
La dottrina economica della socializzazione non può e non deve essere disgiunta dall’istanza nazionale; socializzazione e nazionalizzazione devono marciare su binari paralleli, binari che porteranno, senza equivoci di sorta, l’uomo alla riappropriazione dei destini delle propria comunità attraverso l’identificazione lavoro-nazione. Fuori da questo schema ogni cosa perderebbe di senso: senza il patrocinio dello Stato, in cui la Nazione ha il proprio compimento materiale e spirituale, è impossibile imprimere una simile politica economica (se non in una fase rivoluzionaria). Socializzare le imprese e la produzione, rendendone i lavoratori ‘proprietari’, significa e comporta nazionalizzarle: se la socializzazione è un movimento che parte dal basso percorrendo la direttrice lavoratore-impresa, la nazionalizzazione ne è il completamento verso l’alto, lungo la direttrice impresa-Stato. Ed è dalla congiunzione di queste due direttrici che necessariamente prende forma una prassi politica che non può che definirsi socialista nazionale.
La dottrina economica della socializzazione non può e non deve altresì essere disgiunta dalla proprietà popolare della moneta. L’economia socializzata sta alla predazione capitalista come la moneta di popolo sta al signoraggio. L’azione usuraia delle banche sarebbe infatti insormontabile ostacolo alla delineazione dello schema sopra citato: la nazionalizzazione socialista del lavoro creerebbe un circolo virtuoso che relegherebbe la struttura bancaria a sottostare alle direttive dello Stato in quanto gestore delle sfera monetaria dell’economia. E’ uno degli aspetti più rilevanti della natura totalitaria della vera economia che, oltre a non prevedere una entità superiore allo Stato nella determinazione delle scelte inerenti la propria amministrazione, prevede un equo concetto di fiscalità non imposta sul reddito da lavoro che troverà compensazione – ai fini del reperimento dei fondi necessari alla spesa pubblica – nell’assorbimento del debito pubblico causato dal signoraggio delle banche.
Volutamente ricusiamo, nel definire la socializzazione nazionale, l’espressione “terza via”, che presume l’esistenza di altre due, o che a molti addirittura trasmetterebbe un significato di compromesso. Essa è infatti “unica via” o, come si è già detto, unica economia possibile. Profondamente differenziata dalle isterie del capitalismo e del conseguente sfruttamento di uomini e popoli. Profondamente differenziata dal marxismo burocratico, economicistico e mercificante. Un’unica via, più umana, più alta.
[1] Zbigniew Brzezinski ha creato un neologismo inglese per descrivere il fenomeno: tittytainment (composto di “titty”, capezzolo, ed “entertainment”, intrattenimento. Tale termine sta ad indicare il senso di sedazione, simile a quello del poppante che si nutre al seno materno, da trasmettere al popolo attraverso il condizionamento propagandistico rafforzato da misure apparentemente volte a garantirne il benessere.
[2] La stessa dicitura “crisi del capitalismo” è ridondante. E’ lo stesso capitalismo a essere crisi, non a generarla; e l’ingiustizia sociale e la iniquità economica non risiedono in una cattiva gestione del sistema-capitalismo, ma sono la caratteristica primaria del sistema stesso.
[3] Ciò vale ovviamente per la stragrande maggioranza degli uomini; per chi, nell’ambito della legge della giungla capitalista, ha la proprietà del lavoro e delle vite altrui le cose stanno diversamente. Non è vero infatti che il capitalismo “non funziona”: per i capitalisti funziona benissimo, come la rivoltella funziona per il ladro.

Fabrizio Fiorini